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Integrazione Statuto Comunale
Integrazione Statuto Comunale Allegato alla Delibera di G.C. n.58 del 16/12/2009
PREMESSO che: - l’acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi; - l’acqua è un bene comune dell’umanità, un bene comune universale indisponibile, che appartiene a tutti; - il diritto dell’acqua è un diritto inalienabile: l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti e gestito mediante servizio pubblico per garantirne fruizione equa ed universale; - il diritto di libero accesso all’acqua, alla luce dell’attuale quadro legislativo nazionale ed internazionale, se non ricondotto democraticamente ai principi di equità, giustizia e rispetto per l’ambiente, rappresenta sempre più motivo di tensione e causa scatenante di conflitti all’interno della comunità internazionale e deve essere difeso ed affermato ovunque, se si vogliono perseguire autentici percorsi di pace a tutti i livelli territoriali; - la scarsità della risorsa idrica, l’abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche di vasto raggio finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardarne, anche per le future generazioni, livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali e, contemporaneamente, gli equilibri della natura; - l’acqua, in quanto indispensabile alla vita di tutto il pianeta, “è un bene comune fondamentale e, dunque, di proprietà e gestione pubblica”, principio affermato nel documento “Tutela delle risorse idriche” approvato nell’Assemblea plenaria del 5 giugno 2008 del Coordinamento Nazionale Enti Locali per l’acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico; - a livello istituzionale, si sta cercando di privatizzarne il servizio affidandolo al libero mercato con conseguente generale aumento tariffario, deciso ed imposto dai Consigli di Amministrazione delle società di gestione, in quanto esse mirano solo al profitto senza rischio imprenditoriale; - l’acqua, non può e, non deve formare oggetto di speculazione, perché solo una proprietà pubblica, unita alla partecipazione delle comunità locali, può garantire la tutela della risorsa, il diritto e l’accesso all’acqua per tutti e la sua conservazione per le generazioni future; - il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Sindaci, in quanto autorità responsabili dell’igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi all’obbligo di determinarne gli assetti organizzativi, tanto meno possono esserne esclusi in modo preordinato. - in tale quadro è anche necessario orientare le nostre comunità verso stili di vita ecosostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, in particolare per il riuso delle acque depurate e l’uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda agli usi domestici. - per quanto detto, l’acqua non può essere considerata “un prodotto commerciale”, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale, per cui i soggetti gestori delle grandi adduzioni e trasferimento d’acqua è opportuno che siano configurati, per la natura stessa dei loro compiti istituzionali, come Enti Pubblici;
TUTTO ciò premesso; PRESO atto che l’acqua è un bene pubblico ed un patrimonio dell’umanità e di tutte le specie viventi, per cui tutte le persone hanno diritto ad avere accesso all’acqua potabile per soddisfare le loro esigenze fondamentali, quale precondizione per la realizzazione degli altri diritti umani; RITENUTO, pertanto, che la gestione delle risorse idriche non può essere assoggettata a mere norme di mercato interno, per cui ne consegue che i servizi idrici non devono essere l’oggetto di negoziati commerciali, ma di regole che ne promuovano la sua valorizzazione e la sua gestione sostenibile come un bene comune pubblico; RICONOSCIUTO di dovere riaffermare la titolarità dei Comuni ad esercitare il potere di indirizzo, di controllo e di determinazione del piano tariffario, in coerenza con il riconoscimento del principio dell’acqua come diritto umano e come servizio privo di rilevanza economica; PRESO atto, quindi, della necessità di:
di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, per cui la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO atto che tali superiori precisazioni devono essere presenti nello Statuto Comunale, approvato con atto consiliare n. 55 del 13/10/2003, come atto di impegno anche per le Amministrazioni future nel difendere la proprietà e la gestione pubblica del servizio idrico integrato; VISTO lo Statuto Comunale e riconosciuto, per quanto sopra, di dovere procedere alla sua modifica ed integrazione ed, in particolare, dell’art. 7 “Finalità, obiettivi e metodi”, significando che tra gli “Obiettivi politico, territoriali ed economici” riportati nella lettera A) e prima della successiva lettera B) “Obiettivi politico-sociali”, va inserita la seguente declaratoria riportata in grassetto: - Tutela e corretto utilizzo della risorsa acqua:
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; QUANTO sopra premesso e considerato si sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di D E L I B E R A - fare propria la parte motiva della proposta che allegata assieme ai prescritti pareri fa parte integrante della presente;
- sottoporre al C.C. la modifica ed integrazione dell’art. 7 dello Statuto Comunale ad oggetto: “Finalità, obiettivi e metodi”, significando che tra gli “Obiettivi politico, territoriali ed economici” riportati nella lettera A) e prima della successiva lettera B) “Obiettivi politico-sociali”,dovrebbe essere inserita la seguente declaratoria riportata in grassetto:
- Tutela e corretto utilizzo della risorsa acqua:
- data l’urgenza dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
Il Sindaco F.to: (Dott. Giuseppe LETO) |
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