COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
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ORDINANZA N. 12/2010
OGGETTO: Salvaguardia delle aree pubbliche e tutela dell’incolumità pubblica. Obblighi di condotta
per i proprietari e i detentori di cani.
IL SINDACO
VISTA la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, con la quale veniva istituita per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo l’anagrafe canina e l’obbligo di contrassegno del cane con un codice di riconoscimento mediante inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare;
VISTO il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto presidenziale n. 7 del 12/01/2007;
PRESO atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale e nell’ambito delle aree pedonali, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute e l’igiene della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
PRESO atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;
TENUTO conto del considerevole numero di cani da compagnia e da guardia posseduti nell’area urbana;
CONSIDERATO in più occasioni lo stato indecoroso dal punto di vista igienico di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc., causato dai conduttori di cani che lasciano defecare i propri animali nelle aree pubbliche senza curare la rimozione delle deiezioni;
RITENUTO che tale comportamento da parte dei conduttori di cani sia causa di non poco disagio per i cittadini, per l’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti al loro smaltimento;
RILEVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell’igiene del suolo e il decoro dell’ambiente urbano;
RITENUTO doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l’attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti ad uffici pubblici, a negozi ed al parco giochi;
RAVVISATA l’opportunità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;
VISTO il Regolamento Comunale di Igiene s Sanità Pubblica, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2006;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23/5/2008, n. 92 convertito con legge 24/7/2008, n. 125;
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTA la legge 24/l2/l98l, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni:
VISTA l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 03/03/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2009 recante all’oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”;
ORDINA
Dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale, fermo restando l’obbligo per i proprietari di cani da affezione dell’iscrizione degli animali nell’anagrafe canina e dell’applicazione sugli stessi del contrassegno con un codice di riconoscimento mediante inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare che può essere effettuata, per il Comune di Sant’Angelo Muxaro, presso l’Ambulatorio Veterinario dell’Unione dei Comuni “Feudo d’Alì” presente nel Comune di Santa Elisabetta presso i locali dell’ex macello, nei modi e nei termini previsti dalla richiamata l.r. n. 15/2000 e relativo Regolamento di esecuzione:
1) è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:
a) di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l’eventuale raccolta delle deiezioni canine; tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;
b) di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;
c) di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;
d) di non permettere ai cani di camminare allo stato libero per le strade cittadine se non provvisti di museruola.
2) è fatto, altresì, obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani, quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:
a) di condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;
b) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane di indole aggressiva in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 03/03/2009 riportata in narrativa, che si intende integralmente richiamata;
c) di non introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell’attrezzatura suddetta (Le predette disposizioni costituiscono integrazione dell’art. 116 del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica).
4) fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7/bis, comma I-bis, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, con facoltà di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (pari al doppio del minimo edittale) oltre le eventuali spese di procedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 1°, della Legge 689/81.
Per quanto attiene alla diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi sopra descritti, ai sensi dell’art. 6/bis del D.L. 92/08, convertito con L. 125/08, che ha sostituito il comma 2° dell’art. 16 della Legge 689/81, si provvederà eventualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5) la presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore decorso il termine di pubblicazione. La stessa è, altresì, pubblicizzata tramite affissione nei luoghi di maggiore frequenza di pubblico e con l’inserimento nel sito internet del Comune.
6) Ai fini dell’esecuzione, copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Muxaro.
Dalla Residenza Municipale li 05 luglio 2010
IL SINDACO
f.to: Dott. Giuseppe Aurelio LETO
RICORSO
Si avvertono gli interessati che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034 oppure, in alternativa, entro 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.